L’aggiornamento del Preposto alla sicurezza deve essere effettuato ogni due anni o quando sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Il Dlgs 81/20028 aggiornato al 2024 ha recepito le disposizioni della legge 215/2025 .
L’ art 37 7-ter. recita infatti:
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Grillo Pier Felice