Obbligo di vigilanza del datore di lavoro anche per lavorazioni semplici
La Corte di Cassazione sezione Lavoro con la sentenza nr 5233 pubblicata il 16 marzo 2016 ha condannato un’impresa a un risarcimento pari a 105.000 € a favore di un lavoratore vittima di un infortunio.
Il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno qualora non verifichi il corretto utilizzo dei DPI all’interno dei propri locali di lavoro.
In fase di manutenzione di un automezzo aziendale un lavoratore esperto mentre si accingeva nelle operazioni di controllo di un gruppo di leveraggio cambio , veniva colpito da un bullone che stava estraendo, riportando una cecità assoluta all’occhio sinistro e uno stress cronico moderato post traumatico con conseguente inabilità permanente del 37%.
L’azienda nei vari gradi di giudizio si è sempre difesa adducendo che il lavoratore.
- Era stato correttamente informato e formato.
- Aveva ricevuto i DPI
- Aveva a disposizione gli strumenti necessari per ben operare.
- Che il lavoratore era stato informato dei rischi concernenti la lavorazione in oggetto.
- Che il lavoratore non aveva indossato nella circostanza gli occhiali protettivi.
- Che nella circostanza il lavoratore non utilizzava la lampada per migliorare la luminosità dell’ambiente.
- Che trattandosi di normale manutenzione che richiedeva operazioni semplici la vigilanza da parte del preposto o facente capo era stato diminuito.
Gli Ermellini hanno rigettato le richieste confermando la condanna in appello: secondo i supremi giudici.
-La semplicità delle operazioni di lavoro, non giustifica l’attenuazione dell’obbligo di vigilanza atteso che il maggiore o minore grado di complessità del lavoro da compiere non è in rapporto di proporzionalità diretto con il rischio da proteggere, potendo essere delle lavorazioni complesse ma non pericolose e, per converso, altre lavorazioni anche semplici ma con elevato livello di pericolosità. –
In sintesi l’azienda tramite i suoi dirigenti doveva vigilare affinché il manutentore indossasse i DPI, ha sua disposizione e utilizzasse le lampade mobili per migliorare la visibilità del luogo di lavoro.
La presenza di un dirigente o preposto avrebbe potuto cambiare il finale di quella lavorazione.
L’omissione di queste operazioni di fatto ha dato un vantaggio economico all’azienda.
– chi doveva vigilare era in altro luogo a fare altre cose – che alla luce dell’evento infortunistico è stato iniquo.
La sentenza della Corte afferma in maniera forte ancora una volta l’obbligo della vigilanza dei Lavoratori, da parte del datore di lavoro durante il turno.
Il solo fatto di avere fornito strumenti adeguati di protezione non esonera il datore dalla responsabilità per l’infortunio subito dal lavoratore: è necessario che il datore vigili sull’effettivo utilizzo.
Volenti o nolenti bisogna tenerne conto.
Grillo Pier Felice